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Wifi libero e violazione del copyright

DOMANDA:  Ho attivato nel mio locale un servizio di rete Wi-Fi gratuito, non protetto, per attirare nuovi clienti. Il problema è che mi ha scritto un avvocato per conto di una casa discografica, chiedendomi di pagare dei soldi per aver violato il copyright, in quanto risulta che sia stata scaricata illegalmente della musica tramite il suddetto wifi? Ma io sono responsabile per quello che fanno i miei clienti?

COSA DICE LA LEGGE: Dalle sommarie informazioni fornite, lei non sarebbe responsabile.
Occorre però effettuare alcuni distinguo.
Secondo i Giudici della Corte Europea, che si riportano alla Direttiva 2000/31, non c’è responsabilità diretta. La summenzionata legislazione, che regola i “servizi della società dell’informazione”, e cioè i contratti stipulati online e al contempo le offerte non remunerate d’informazioni o di comunicazioni commerciali online e le forniture di accesso alla rete, stabilisce che il negoziante/prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse attraverso la sua rete a tre condizioni: egli non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione e, da ultimo, non selezioni né modifichi le informazioni da altri trasmesse.
La casa discografica non potrà perciò chiederle di rispondere direttamente, sotto il profilo penale o civile, per la violazione del copyright, né tantomeno richiederle la refusione delle spese da essa sostenute.
Infatti, è escluso che il titolare di un diritto d’autore (come una casa discografica) possa chiedere al prestatore di servizi un risarcimento per il motivo che la connessione a tale rete sia stata utilizzata da terzi allo scopo di violare i suoi diritti (Corte giustizia UE, sez. III, 15/09/2016, n. 484).
Non si esclude però che possano esser adite un’autorità garante od un organo giurisdizionale nazionale i quali potrebbero imporre che il negoziante protegga la propria rete con l’inserimento di una password rilasciata agli utenti solo a seguito di inserimento di dati anagrafici volta ad evitare la connessione anonima.
L’adozione di una password è un’opzione compatibile , oltre che consigliabile, con il diritto dell’UE che al contempo tutela e bilancia dei diritti fondamentali come la tutela della proprietà intellettuale e le libertà d’informazione e d’impresa.
Chiudere la rete rappresenterebbe infatti una grave violazione della libertà di impresa del soggetto.
Tale specifica materia non è ancora oggetto di una normativa, basandosi per lo più su svariate pronunce e orientamenti dei Tribunali nazionali e della CEJ in continuo mutamento.
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